STATUTO
dell’Istituto Teologico Romano-Cattolico „San Giuseppe” di Iasi
affiliato alla Facoltà di Teologia
della Pontificia Università Lateranense
PREAMBOLO STORICO
L’Istituto Teologico Romano Cattolico „San Giuseppe” di Iasi è stato fondato canonicamente (Codice di Diritto Canonico = CDC, can. 237, § 1) nell’anno 1886 dal vescovo Nicola Giuseppe Camilli, con il permesso del papa Leone XIII e l’approvazione delle autorità dello stato romeno, rappresentate dal primo ministro Mihail Kogalniceanu. È stato chiuso dal regime comunista tra 1948-1956. Civilmente, nel 1956 è stato riaperto come „sezione romena” dell’Istituto Teologico Romano Cattolico di Alba-Iulia, dove funzionava la „sezione ungherese”, ed entrambe le sezioni sono state riconosciute dallo Stato romeno nel 1965 come Istituto Teologico Romano Cattolico di Grado Universitario, con il decreto del Dipartimento dei Culti presso il Consiglio dei ministri, Direzione Studi, n. 11.141 del 31.07.1965. Nel 1990, lo Stato, con il decreto del Ministero dei Culti, Direzione economica e di amministrazione, n. 2589 del 23.04.1990, riconosce la struttura autonoma dell’Istituto Teologico Romano Cattolico „San Giuseppe” di Iasi, con proprio rettore, sotto la giurisdizione del vescovo diocesano di Iasi. Dall’aprile 1995, l’Istituto è stato affiliato alla Facoltà di Teologia presso la Pontificia Università Lateranense. L’Istituto attuale e la sua storia, compresa l’Affiliazione alla facoltà di teologia della Pontificia Università Lateranense, sono la base su cui viene eretto l’Istituto attuale secondo la normativa corrente (Istruzione sull’affiliazione di Istituti di studi superiori, 8 dicembre 2020).
CAPITOLO I
NATURA, FINALITÀ E STRUTTURA
Art. 1 – Natura e finalità
§ 1. La denominazione abbreviata dell’Istituto Teologico Romano-Cattolico „San Giuseppe” di Iasi è l’ITRCI. La sua denominazione in altre lingue è:
Institutul Teologic Romano-Catolic “Sfântul Iosif” Iași (in rumeno), la denominazione abbreviata – ITRC,
Institutum Theologicum Iassiensis (in latino),
Istituto Teologico di Iasi (in italiano),
Theological Institute of Iasi (in inglese),
Institut Théologique de Iasi (in francese),
Das Theologische Institut von Iași (in tedesco).
§ 2. L’Istituto Teologico di Iasi è l’ateneo di studi teologici a servizio della Diocesi di Iasi. L’Istituto si propone lo studio della divina Rivelazione con i metodi propri della scienza teologica, secondo gli orientamenti del Concilio Vaticano II e le direttive del Magistero della Chiesa in dialogo con il patrimonio filosofico perennemente valido, attento alle istanze delle culture contemporanee e alle esigenze dell’evangelizzazione.
§ 3. L’Istituto raggiunge i suoi fini con l’insegnamento e con la ricerca scientifica, svolti nella legittima libertà e nell’adesione alla parola di Dio costantemente insegnata e interpretata dal magistero della Chiesa; con la partecipazione attiva dei docenti e degli studenti alla vita dell’Istituto; con convegni e pubblicazioni.
§ 4. L’affiliazione dell’Istituto Teologico di Iasi, secondo la normativa attuale (Istruzione sull’affiliazione di Istituti di studi superiori, 8 dicembre 2020) viene concessa con il decreto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Il medesimo decreto concede espressamente all’Istituto affiliato la personalità giuridica canonica pubblica (cf. l’art. 10 dell’Istruzione, § 2).
5. L’attività dell’ITRCI è ordinata secondo la normativa prevista da:
a) il Codice di Diritto Canonico, i documenti del Concilio Vaticano II, l’esortazione apostolica Pastores Dabo Vobis, la Costituzione apostolica Veritatis Gaudium, l’istruzione Donum Veritatis; Istruzione sull’affiliazione di Istituti di studi superiori (8 dicembre 2020) ed altri documenti normativi emessi dalla Santa Sede;
b) lo Statuto dell’ITRCI;
c) lo Statuto e le Ordinazioni della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense.
Art. 2 – Struttura
§ 1. L’Istituto Teologico di Iasi compie il Primo Ciclo di studi teologici, o Quinquennio Istituzionale, che si attua in cinque anni (un Biennio Filosofico-Teologico e un Triennio Teologico) e si conclude con il conseguimento del primo grado accademico, il Baccalaureato in Teologia.
§ 2. Con la propria attività didattica l’Istituto si impegna a:
– formare ad un livello di alta qualificazione gli studenti nelle discipline proprie dei curricula teologici;
– offrire una visione sintetica ed organica delle principali discipline teologiche e delle scienze umane;
– iniziare al metodo della ricerca scientifica nell’ambito di queste discipline.
CAPITOLO II
AUTORITÀ ACCADEMICHE
Art. 3 – Governo dell’Istituto
L’Istituto è governato da autorità comuni con la Facoltà affiliante e da autorità proprie del medesimo Istituto. Le autorità comuni con la Facoltà sono il Gran Cancelliere, il Rettore Magnifico, il Decano e il Consiglio di Facoltà. Autorità proprie dell’Istituto sono il Moderatore, il Direttore e il Consiglio di Istituto.
Art. 4 – Autorità della Facoltà affiliante
§ 1. Le autorità accademiche della Facoltà affiliante, personali e collegiali, sono autorità dello stesso Istituto affiliato.
§ 2. Le principali funzioni del Gran Cancelliere della Pontificia Università Lateranense, oltre a quelle contenute nei presenti Statuti, sono quelle indicate dagli Statuti della Pontificia Università Lateranense stessa.
§ 3. Il Rettore firma i diplomi e svolge tutte le altre funzioni contenute nei presenti Statuti.
§ 4. Il Decano presiede, personalmente o tramite un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado; firma i diplomi dei gradi accademici. Al Decano spetta l’approvazione dei temi annuali per gli esami di grado e svolge tutte le altre funzioni contenute nei presenti Statuti.
§ 5. Il Consiglio di Facoltà esamina ed approva, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto e il regolamento; esprimere il proprio parere circa l’idoneità dei docenti in vista della loro cooptazione e della loro promozione a stabili. Al Consiglio di Facoltà spetta l’approvazione della relazione annuale e di quella in vista del rinnovo dell’aggregazione e svolge tutte le altre funzioni contenute nei presenti Statuti.
Art. 5 – Il Moderatore
§ 1. Moderatore dell’Istituto è il vescovo di Iasi.
§ 2. Spetta al Moderatore:
a) nominare il Direttore scelto fra la terna di docenti designati dal Consiglio di Istituto;
b) la nomina dei docenti stabili, ricevuti i pareri richiesti e il nulla osta della Facoltà affiliante;
c) la nomina dei docenti non stabili, conferendo o revocando loro la missione canonica o l’autorizzazione ad insegnare;
d) la delibera degli atti di straordinaria amministrazione;
e) la rappresentanza legale dell’Istituto nell’ordinamento giuridico della Romania e nella comunità ecclesiale;
f) la sorveglianza sull’andamento dottrinale e disciplinare dell’Istituto, riferendone al Gran Cancelliere;
g) l’approvazione delle modifiche allo Statuto dell’Istituto.
Art. 5 – Il Direttore
Il Direttore:
a) coordina e dirige la vita dell’Istituto, rappresentando lo stesso davanti al Moderatore ed alla Facoltà affiliante;
b) presenzia le sessioni degli esami di grado;
c) convoca e presiede le assemblee e le riunioni del collegio dei docenti;
d) convoca e presiede il Consiglio di Istituto;
e) informa annualmente il Decano con una relazione scritta circa la vita accademica e prepara la documentazione necessaria per il rinnovo dell’affiliazione da inoltrare al Moderatore e alla Facoltà affiliante;
f) esamina, insieme al Consiglio di Direzione, le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti;
g) partecipa alle assemblee degli studenti.
h) È compito del Direttore trasmettere al Decano della Facoltà (cfr VG, Ord., art. 17, 6), in forma elettronica, quanto sarà necessario per l’aggiornamento annuale della banca dati del Dicastero per la cultura e l’educazione. (cf. Istruzione sull’affiliazione di Istituti di studi superiori, art. 8, § 3).
Il Direttore è nominato dal Moderatore, con il nulla osta del Consiglio di Facoltà, tra i designati dal Consiglio d’Istituto; resta in carica cinque anni e può essere riconfermato.
Art. 6 – Il Consiglio di Istituto
§ 1. Il Consiglio di Istituto è l’organo di promozione, coordinamento e controllo dell’attività didattica e scientifica dell’Istituto ed è composto da:
a) il Moderatore;
b) il Direttore;
c) i docenti stabili dell’Istituto;
d) due rappresentanti eletti tra i docenti non stabili e due rappresentanti degli studenti, eletti dall’assemblea degli studenti;
e) il Segretario.
§ 2. I rappresentanti dei docenti non stabili nel Consiglio d’Istituto restano in carica per un anno; anche i rappresentanti degli studenti restano in carica per lo stesso periodo.
§ 3. Al Consiglio di Istituto spetta:
a) stabilire i piani di studio, da sottoporre all’approvazione della Facoltà affiliante e approvare il calendario dell’anno accademico predisposto dal Segretario;
b) designare, mediante elezione a scrutinio segreto, tre docenti stabili da presentare al Moderatore per la nomina a Direttore;
c) eleggere tra i docenti stabili i due membri del Consiglio di Direzione;
d) proporre le nomine dei docenti;
e) costituire commissioni per questioni speciali;
f) approvare la relazione quinquennale per il rinnovo dell’affiliazione che il Direttore deve inviare alla Facoltà affiliante;
g) proporre le modifiche da apportare al testo dello Statuto e del Regolamento che, con l’approvazione del Moderatore, dovranno essere sottoposte all’approvazione del Consiglio di Facoltà;
h) approvare il temario per gli esami di grado da sottoporre per l’approvazione al Consiglio di Facoltà.
§ 4. Il Consiglio di Istituto si riunisce in seduta ordinaria tre volte l’anno; in seduta straordinaria su richiesta del Direttore o della maggioranza dei membri.
Art. 7 – Il Consiglio di Direzione
§ 1. Il Consiglio di Direzione è composto da:
a) il Direttore dell’ITRCI, che lo presiede;
b) due docenti stabili eletti dal Consiglio d’Istituto;
c) il Segretario.
§ 2. Al Consiglio di Direzione spetta:
a) coadiuvare il Direttore nel provvedere al regolare svolgimento del lavoro dell’Istituto;
b) organizzare l’immatricolazione degli studenti, nominare gli studenti alle prassi pastorali e analizzare i risultati ottenuti;
c) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti.
§ 3. Il Consiglio di Direzione si riunisce regolarmente su richiesta del Direttore o di due dei suoi membri.
Art. 8 – Le norme di esercizio delle autorità collegiali
§ 1. I membri dei consigli e delle commissioni sono convocati dal rispettivo presidente. Per le sedute ordinarie e straordinarie sono necessari un preavviso di almeno cinque giorni e la contestuale comunicazione dell’ordine del giorno. Per casi di provata urgenza è sufficiente il preavviso di un giorno.
§ 2. L’ordine del giorno è stabilito dal presidente. Egli è tenuto a includervi qualsiasi argomento proposto dagli aventi diritto a richiedere la convocazione delle riunioni.
§ 3. Tutti coloro che sono stati convocati alla riunione sono tenuti a parteciparvi; se legittimamente impediti, devono darne previa comunicazione al presidente.
§ 4. Quando si debba trattare una questione personale, l’interessato non può essere presente, salvo il diritto alla propria difesa, e il voto deve essere espresso segretamente.
§ 5. Nelle elezioni ha forza di diritto ciò che, nei primi due scrutini e presente la maggior parte degli aventi diritto al voto, è stato deciso dalla maggioranza assoluta dei presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verte sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti o, se sono parecchi, sopra i due per i quali si dà la maggiore anzianità accademica. Dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritiene eletto chi ha più anzianità accademica. Nelle elezioni il voto va espresso segretamente.
§ 6. Nelle questioni personali ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte degli aventi diritto al voto, viene deciso dai due terzi dei presenti, mentre per le altre questioni vale ciò che è stato deciso dalla maggioranza assoluta dei presenti; è sufficiente la maggioranza semplice solo con il consenso unanime dei presenti.
CAPITOLO III
I DOCENTI
Art. 9 – Gli ordini dei docenti
§ 1. I docenti si distinguono in stabili, che possono essere ordinari e straordinari, e non stabili, che possono essere incaricati o invitati.
§ 2. In aiuto ai docenti stabili inoltre possono esservi gli assistenti.
Art. 10 – I docenti stabili
§ 1. I docenti stabili debbono essere almeno due per Filosofia e sette per teologia (uno per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia fondamentale, Teologia dogmatica, Liturgia, Teologia morale e spirituale, Diritto canonico, Patrologia e Storia della Chiesa).
§ 2. Sono docenti stabili ordinari coloro che sono assunti a titolo definitivo e a tempo pieno nell’Istituto per attendere all’insegnamento, all’assistenza degli studenti e per partecipare alla vita accademica, in particolare agli organismi collegiali.
§ 3. I docenti stabili non possono essere contemporaneamente stabili in altre istituzioni accademiche ecclesiastiche.
§ 4. Può essere legittimamente cooptato tra i docenti stabili ordinari chi, oltre a possedere i requisiti previsti per i docenti straordinari:
a) abbia insegnato in qualità di straordinario per almeno tre anni la disciplina al cui insegnamento è chiamato;
b) per insegnare le discipline teologiche abbia conseguito il dottorato canonico in una Facoltà canonicamente riconosciuta;
c) abbia pubblicato lavori scientifici che segnino un progresso nella disciplina insegnata;
d) abbia il consenso del proprio Ordinario.
§ 5. Sono docenti stabili straordinari coloro che sono assunti a tempo pieno nell’Istituto per attendere all’insegnamento, all’assistenza degli studenti e per partecipare alla vita accademica, in particolare agli organismi collegiali.
§ 6. Può essere legittimamente cooptato tra i docenti stabili straordinari chi:
a) si distingue per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita e per senso di responsabilità ecclesiale e accademica;
b) abbia conseguito il dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta;
c) abbia dimostrato attitudine all’insegnamento accademico mediante un tirocinio di almeno tre anni in qualità di incaricato;
d) abbia dimostrato attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche;
e) abbia il consenso del proprio Ordinario.
§ 7. I docenti stabili vengono nominati dal Moderatore previo nulla osta della Facoltà, sentito il Consiglio di Istituto.
§ 8. L’incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l’adeguato svolgimento.
Art. 11 – Docenti non stabili
§ 1. Sono non stabili i docenti la cui principale attività non è svolta nell’Istituto e che vengono nominati per un anno. Essi si distinguono in incaricati e invitati.
§ 2. I docenti non stabili vengono nominati dal Moderatore su presentazione del Consiglio di Istituto, ricevuto il parere favorevole della Facoltà affiliante alla loro cooptazione.
§ 3. Può essere legittimamente cooptato fra i docenti non stabili chi:
a) si distingue per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita e per senso di responsabilità ecclesiale e accademica;
b) per insegnare le discipline teologiche abbia conseguito almeno la licenza canonica in una Facoltà canonicamente riconosciuta;
c) abbia attitudine all’insegnamento accademico e alla ricerca scientifica;
d) abbia il consenso del proprio Ordinario.
§ 4. I docenti di altri Istituti di studi superiori o di Facoltà, ecclesiastiche o civili, possono svolgere attività accademica nell’Istituto come professori invitati.
Art. 12 – Gli assistenti
§ 1. Sono assistenti coloro che, forniti almeno del titolo accademico di licenza canonica per le discipline teologiche o di titolo equivalente per le altre discipline, vengono chiamati a coadiuvare un docente stabile nell’insegnamento di cui esso è titolare e cooperano ai programmi di ricerca dell’Istituto. Il docente titolare imposta il corso, assicura un congruo numero di lezioni e tiene gli esami insieme all’assistente.
§ 2. Gli assistenti vengono nominati a tempo determinato.
§ 3. La nomina degli assistenti spetta al Moderatore, su presentazione del Consiglio di Istituto e con parere favorevole della Facoltà affiliante.
Art. 13 – Cessazione dall’ufficio, aspettativa e sospensione
§ 1. I docenti terminano il loro ufficio alla fine dell’anno accademico in cui hanno compiuto il settantesimo anno di età.
§ 2. Un docente stabile che a motivo di assunzione di un ufficio più importante o per malattia o per età cessa dall’insegnamento diviene emerito. Il titolo di docente emerito può essere conferito su richiesta del Consiglio di Istituto anche ai docenti non stabili che terminano il loro ufficio dopo oltre dieci anni di insegnamento.
§ 3. I docenti emeriti, su richiesta del Consiglio di Istituto, possono essere invitati dal Moderatore per l’insegnamento di singoli corsi fino all’anno accademico durante il quale compiono il settantacinquesimo anno di età.
§ 4. I docenti stabili possono chiedere al Moderatore un periodo di aspettativa per la durata massima di tre anni, trascorsi i quali, se non avranno ripreso l’insegnamento, perdono l’ufficio; durante il periodo di aspettativa le loro prerogative sono sospese.
§ 5. Il Moderatore può privare della missione canonica o dell’autorizzazione ad insegnare nell’Istituto un docente resosi non idoneo all’insegnamento, salvi sempre il diritto alla difesa e l’esame previo del caso tra il Direttore e il docente stesso, cui è assicurata la facoltà di ricorso a norma del Codice di Diritto Canonico. Il plagio rappresenta una causa di sospensione dall’insegnamento.
Art. 14 – Il Collegio dei docenti
I docenti dell’Istituto si riuniscono periodicamente in assemblea generale o possono riunirsi in gruppi per favorire la crescita dell’Istituto nell’insegnamento e nella ricerca scientifica.
CAPITOLO IV
GLI STUDENTI
Art. 15 – Gli ordini degli studenti
§ 1. Gli studenti si distinguono in studenti ordinari e studenti ospiti:
a) sono iscritti come studenti ordinari coloro che, avendo come titolo di ammissione un diploma valido per l’iscrizione alle Università civili della Romania o della propria nazione di provenienza, intendono frequentare tutti i corsi previsti dal piano degli studi e sostenere i relativi esami in vista del conseguimento del Baccalaureato in Teologia;
b) sono iscritti come studenti ospiti coloro che, senza volere conseguire gradi accademici nell’Istituto, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo attestato di frequenza.
§ 2. Gli studenti devono osservare fedelmente le norme dell’Istituto circa l’ordinamento generale e la disciplina – in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza, gli esami – come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita dell’Istituto.
§ 3. Coloro che, avendo completato la frequenza del curricolo degli studi, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la fine dell’anno accademico sono studenti fuori corso.
§ 4. Spetta al Direttore, sentito il Consiglio di Direzione e con l’approvazione della Facoltà affiliante, approvare il riconoscimento di corsi e crediti formativi eventualmente maturati in altre istituzioni accademiche e stabilire le convalide e le condizioni di iscrizione.
Art. 16 – La partecipazione degli studenti alla vita dell’Istituto
§ 1. Gli studenti possono riunirsi in assemblee generali o particolari per discutere problemi inerenti alla vita dell’Istituto.
§ 2. Per gravi motivi di ordine morale o disciplinare, il Direttore può sospendere o dimettere uno studente, sentito il Consiglio di Istituto; il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche con la facoltà di ricorso a norma del Codice di Diritto Canonico.
CAPITOLO V
IL PIANO DEGLI STUDI
Art. 17 – Il piano degli studi
§ 1. L’ordinamento degli studi filosofico-teologici dell’Istituto corrisponde al curricolo di studi della Facoltà affiliante, che si propone la formazione teologica generale e fondamentale, in vista del conseguimento del grado di baccalaureato in Teologia.
§ 2. Le discipline teologiche devono essere insegnate in modo da presentare un’organica esposizione di tutta la dottrina cattolica, insieme con l’introduzione al metodo della ricerca scientifica.
§ 3. Gli studi dell’Istituto si protraggono per cinque anni o dieci semestri (300 ECTS o crediti formativi comparabili) e comprendono un biennio filosofico (120 ECTS o crediti formativi comparabili) e un triennio teologico istituzionale (180 ECTS o crediti formativi comparabili). Il programma degli studi del Triennio di Teologia è distribuito in sei semestri (tre anni). Alcune discipline (Introduzione alla Teologia e alla Storia della Teologia, Lingua Latina, Lingua Greca, Teologia fondamentale) sono insegnate già durante il Biennio filosofico.
§ 4. L’ultimo semestre del triennio viene dedicato principalmente alla preparazione della tesina e degli esami finali.
§ 5. Le discipline del ciclo istituzionale, secondo l’ordinamento della Facoltà affiliante, si dividono in:
a) discipline fondamentali;
b) discipline complementari;
c) seminari di studio e dissertazioni scritte.
Art. 18 – Le lezioni e la loro frequenza
§ 1. Ogni studente è tenuto a frequentare le lezioni e a sostenere gli esami dei corsi delle discipline previste dal piano degli studi.
§ 2. La frequenza alle lezioni è consentita solo a chi è iscritto all’Istituto ed è obbligatoria. Per l’ammissione agli esami è necessario che lo studente abbia frequentato almeno i due terzi delle lezioni previste dal relativo corso.
CAPITOLO VI
OFFICIALI E PERSONALE AUSILIARIO
Art. 19 – Disposizioni generali
§ 1. Nel governo e nella gestione economica dell’Istituto le autorità sono coadiuvate da officiali e personale ausiliario.
§ 2. Officiali dell’Istituto sono il Segretario, il Direttore della Biblioteca e l’Economo dell’Istituto.
Art. 20 – Il Segretario
§ 1. Il Segretario dirige la Segreteria dell’Istituto e ha la responsabilità dell’archivio.
§ 2. Il Segretario è nominato dal Moderatore, su indicazione del Direttore, dura in carica per un quinquennio, al termine del quale può essere riconfermato.
§ 3. Al Segretario spetta:
a) eseguire le decisioni del Moderatore, del Consiglio d’Istituto e del Direttore;
b) ricevere e controllare i documenti degli studenti per quanto riguarda le domande d’iscrizione all’Istituto, gli esami sostenuti ed ogni altro aspetto della vita accademica;
c) conservare nell’archivio i documenti ufficiali, convalidare e autenticare i documenti dell’Istituto con la propria firma;
d) curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l’iscrizione degli studenti, gli esami, i diplomi;
e) compilare il calendario accademico e l’orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
f) fungere da segretario del Consiglio di Istituto e redigerne i relativi verbali.
§ 4. Il Segretario può essere coadiuvato da personale ausiliario approvato dal Direttore.
Art. 21 – Il Direttore della Biblioteca
§ 1. Per la programmazione degli acquisti secondo le proprie esigenze, l’Istituto si avvale di una commissione composta da:
a) il Direttore della Biblioteca;
b) due docenti stabili designati dal Consiglio di Istituto.
§ 2. I docenti e gli studenti dell’Istituto approfittano della biblioteca dell’Istituto Teologico di Iasi, specializzata sui temi di teologia, filosofia, storia, letteratura e pedagogia, attigua alla propria sede.
§ 3. Il Direttore della Biblioteca viene nominato dal Direttore, sentito il Consiglio di Direzione.
Art. 22 – L’Economo dell’Istituto
§ 1. L’Economo è nominato dal Moderatore; dura in carica per un quinquennio, al termine del quale può essere riconfermato.
§ 2. All’Economo spetta:
a) curare la gestione economica dell’Istituto nell’ambito del bilancio preventivo;
b) curare la redazione dei libri contabili;
c) fornire al Consiglio di Direzione i dati necessari alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi.
§ 3. L’Economo può essere coadiuvato da personale ausiliario approvato dal Direttore.
CAPITOLO VII
ESAMI E GRADI ACCADEMICI
Art. 23 – Gli esami
§ 1. Possono sostenere gli esami soltanto gli studenti iscritti all’Istituto che abbiano frequentato i corsi per i quali chiedono l’iscrizione all’esame e siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione a studente ordinario oppure uditore nel ciclo di studio o abbiano ricevuto dal Direttore l’autorizzazione a farlo.
§ 2. Gli esami si svolgono nelle sessioni invernale e estiva; in casi eccezionali e motivati il Direttore può concedere che un esame sia sostenuto al di fuori di dette sessioni.
§ 3. La valutazione dell’esame è data in “decimi”; il minimo richiesto è di sei decimi.
Art. 24 – I gradi accademici
§ 1. Gli studenti ordinari che hanno superato tutti gli esami previsti dal piano di studi sono ammessi a sostenere l’esame per il conseguimento del grado accademico di Baccalaureato: esso consiste in una prova scritta ed una prova orale.
a) La prova scritta consiste nella preparazione di una tesina scritta redatta secondo la metodologia scientifica in uso nell’Istituto; il numero di pagine prescritto è di circa 50; viene valutato da due docenti (relatore e correlatore).
b) La prova orale ha una durata di circa 30 minuti ed è sostenuta davanti ad una Commissione formata da tre docenti, più il Presidente (il Decano o il suo Delegato); dopo una breve presentazione della tesina scritta, lo studente espone un tema, fra i due estratti a sorte – una ora prima dell’inizio dell’esame – dal temario approvato per quell’anno; i membri della Commissione possono interrogare sul tema esposto, come pure come pure su un altro tema del temario.
c) Il calcolo della votazione finale (in trentesimi, con i decimali) va fatto facendo valere per 5/6 del voto finale la media ponderata degli esami curricolari, per 1/6 la media fra il voto attribuito all’elaborato scritto e il voto attribuito alla prova orale.
§ 2. Norme sul plagio.
Gli elaborati scritti delle singole materie o dei seminari e la dissertazione scritta per il conseguimento del Baccalaureato in Teologia devono essere originali nella loro composizione. In caso di documentato plagio, sia esso di un elaborato o una tesi, lo studente non potrà presentarlo.
Lo studente dovrà presentare un nuovo elaborato o un nuovo progetto di tesi su un diverso argomento.
Qualora il plagio venisse reiterato, lo studente può essere oggetto di provvedimento disciplinare, non esclusa la dimissione, come precisato nel Regolamento.
DISPOSIZIONI FINALI
§ 1. Le eventuali modifiche al presente Statuto, approvate dal Moderatore, devono essere approvate dalla Facoltà affiliante e dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione.
§ 2. Per i casi di dubbio e per quelli non contemplati nello Statuto presente si applicano le norme del Diritto canonico.
§ 3. Lo Statuto presente entra in vigore all’atto della sua approvazione da parte del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.
Lo Statuto è stato approvato
dal Moderatore in conformità all’art. 5.2.g.
S.E. Iosif Paulet
Vescovo di Iasi
Moderatore dell’Istituto Teologico di Iasi
Data: 24.05.2023